Si conclude dopo diversi anni, all’udienza del 10 Maggio, nel Tribunale di Patti con una assoluzione piena “perché il fatto non sussiste” il reato, in concorso, di estorsione e “per non aver commesso il fatto” per il reato, in concorso, di danneggiamento, il procedimento penale a carico di due soggetti Belladonna Gaetano e Belladonna Andrea, quali amministratori di fatto dell’attività commerciale di ristorazione, “Residence di Acquedolci”.
I due, occupanti dell’appartamento ubicato all’interno dello stesso Residence, erano stati accusati di aver minacciato la proprietaria allo scopo di costringere la stessa a desistere dall’intraprendere un’azione legale per inadempimento contrattuale volta ad ottenere il rilascio dei locali in affitto ed in seguito a consegnare loro la somma di euro 25.000,00, condizione imposta perché i medesimi cessassero di occupare il ristorante e l’appartamento nonché alla restituzione degli assegni consegnati al momento del contratto di affitto del “Residence”.
Gli imputati accusavano la proprietaria di aver incaricato qualcuno per picchiare gli stessi, che chiedevano di consegnarli euro 40.000,00 quale risarcimento per le lesioni riportate da uno dei due, minacciando, altresì la proprietaria, di aprire i cancelli che portavano alla piscina che erano stati chiusi, contrariamente avrebbero dato fuoco al campetto ed ai cancelli scorrevoli.
A seguito delle diverse denunce fatte dalla parte offesa era stata applicata una misura cautelare personale agli imputati. Dopo un’articolata fase dibattimentale, l’avv. Benedetto Ricciardi, difensore di entrambi gli imputati, ha fatto rilevare che le dichiarazioni della parte offesa erano contrastanti, non idonee e quindi non credibili e con assenza di elementi di prova. Il Pubblico Ministero, invece, al termine dell’articolata requisitoria, aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione per ciascun imputato. Il Giudice del Tribunale di Patti nella persona della dott.ssa Ceccon, accogliendo le tesi difensive rappresentate dall’avv. Benedetto Ricciardi ha assolto entrambi gli imputati da tuti i reati contestati “perché il fatto non sussiste”, ed indicando in giorni novanta il temine per il deposito della motivazione.