Capizzi, è dissesto finanziario: il Comune ha debiti per 4,8 milioni di euro
Il comune di Capizzi, come aveva ampiamente anticipato Nebrodi News già lo scorso ottobre, ha dichiarato il dissesto finanziario. Il Consiglio comunale, nella seduta del 28 dicembre, ha infatti approvato la delibera di avvio della procedura per la dichiarazione del dissesto relativo all’esercizio finanziario 2021 che contiene una completa analisi della situazione finanziaria dell’ente.
Accertata l’esistenza di debiti per 4.796.639,54 di euro, impossibili da sanare in tempi brevi e all’interno del un piano di riequilibrio, la decisione, inevitabile, di andare verso la procedura di dissesto c’era stata anticipata dallo stesso primo cittadino, Leonardo Giuseppe Principato Trosso
Gli atti saranno trasmessi al Ministero dell’Interno (Dipartimento Finanza Locale) competente per i controlli delle situazioni finanziarie degli enti locali. Verranno nominati tre commissari che si incaricheranno della gestione finanziaria dell’ente per 5 anni, avviando tutte le procedure che dovranno consentire di sanare i debiti pregressi.
La normativa sul disseto finanziario degli enti pubblici
Con la delibera scatta la procedura per il risanamento dei conti pubblici, che descriviamo di seguito, così come pubblicato sui portali istituzionali del Governo nazionale.
Con la dichiarazione di dissesto da parte dell’ente locale si procede alla nomina dell’organo straordinario di liquidazione (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, e di un’amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all’accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all’organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.
La dichiarazione di dissesto comporta per l’ente, sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato:
- limiti alla contrazione nuovi mutui, (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall’UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249);
- limiti all’impegno delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250);
- l’aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).
Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall’emanazione del decreto che approva l’ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all’assunzione di mutui per investimento e all’emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).