Il comune di Capizzi, come aveva ampiamente anticipato Nebrodi News già lo scorso ottobre, ha dichiarato il dissesto finanziario. Il Consiglio comunale, nella seduta del 28 dicembre, ha infatti approvato la delibera di avvio della procedura per la dichiarazione del dissesto relativo all’esercizio finanziario 2021 che contiene una completa analisi della situazione finanziaria dell’ente.
Accertata l’esistenza di debiti per 4.796.639,54 di euro, impossibili da sanare in tempi brevi e all’interno del un piano di riequilibrio, la decisione, inevitabile, di andare verso la procedura di dissesto c’era stata anticipata dallo stesso primo cittadino, Leonardo Giuseppe Principato Trosso
Gli atti saranno trasmessi al Ministero dell’Interno (Dipartimento Finanza Locale) competente per i controlli delle situazioni finanziarie degli enti locali. Verranno nominati tre commissari che si incaricheranno della gestione finanziaria dell’ente per 5 anni, avviando tutte le procedure che dovranno consentire di sanare i debiti pregressi.
Con la delibera scatta la procedura per il risanamento dei conti pubblici, che descriviamo di seguito, così come pubblicato sui portali istituzionali del Governo nazionale.
Con la dichiarazione di dissesto da parte dell’ente locale si procede alla nomina dell’organo straordinario di liquidazione (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, e di un’amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all’accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all’organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.
La dichiarazione di dissesto comporta per l’ente, sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato:
Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall’emanazione del decreto che approva l’ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all’assunzione di mutui per investimento e all’emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).