Castel di Lucio, mancate comunicazioni di ospitalità: sanzioni per i locatori

di Giuseppe Salerno
12/07/2024

Pioggia di sanzioni a Castel di Lucio per omessa comunicazione delle generalità dei soggetti stranieri o apolidi alloggiati per proprietari e gestori di case che hanno disatteso gli obblighi previsti delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Sanzioni amministrative, per una somma (1000 euro) doppia rispetto al minimo previsto dalla violazione dell’Art. 7 comma 1 Decreto Legislativo 286/98, che va da 500 a 3.500 euro, è stata applicata a tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, hanno dato alloggio o ospitato uno straniero o apolide, anche se parente o affine, cedendo allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, senza darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Una questione che ha investito diversi locatori di Castel di Lucio, comune della provincia dove l’algoritmo, che incrocia le informazioni contenute all’Agenzia delle Entrate, ha rilevato con il più alto numero di affitti e, al contempo, violazioni, ma il controllo interessa l’intera provincia di Messina. L’obbiettivo del Ministero degli Interni è principalmente orientato ad incrementare l’ordine e la sicurezza pubblica in tutti i Comuni della provincia, verificando in primo luogo che i proprietari delle strutture rispettino l’obbligo di comunicare, entro 24 ore dall’arrivo, le generalità degli alloggiati, in modo da accertare l’eventuale presenza di soggetti ricercati o d’interesse operativo o comunque potenzialmente pericolosi.

Si è già iniziato con il perseguire l’omessa comunicazione delle generalità dei soggetti stranieri con riguardo ai locatori o sublocatori che hanno locato immobili o parti di essi per l’anno 2024,  ma non è escluso che le verifiche si estenderanno anche agli anni precedenti, nello specifico 2023 e 2022. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”.

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