Secondo il Giudice del lavoro, il fatto che in sede di contrattazione decentrata sia stata prevista l’indennità di turnazione solo per il personale addetto al nucleo di vigilanza, non può indurre a ritenere l’esistenza di un accordo aziendale e la riforma in peius della previsione del contratto di primo livello; ed invero, per il G.d.L., “la esistenza di un accordo aziendale non può desumersi dalla mancata disciplina di un istituto ovvero dalla sua regolamentazione solo per alcune categorie di lavoratori, in difetto di una espressa previsione in tal senso”.
Con l’importante pronuncia, prima nel suo genere con riguardo all’istituto della turnazione disciplinata dal contratto dei dipendenti regionali, il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento della tesi degli avvocati dei ricorrenti, ha accertato non solo la sussistenza nella fattispecie di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dall’art. 37 del C.C.R.L. per la turnazione, che è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni, ma anche la compatibilità tra la fruizione di eventuali riposi compensativi per lavoro straordinario svolto e il diritto dei lavoratori all’indennità di turnazione, che ha il diverso fine di compensare il disagio prodotto nel lavoratore per l’effettuazione della rotazione ritmica nei turni predisposti.