Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

di Redazione
29/11/2022

Con un comunicato stampa del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato di avere pubblicato il modello e le istruzioni per accedere al contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e servizi di catering. Di cosa si tratta? E chi sono i soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto?

L’articolo 1-ter, comma 2 bis, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (cosiddetto decreto Sostegni bis), ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese in difficoltà che operano nel campo della ristorazione, attività di bar, gestione di piscine e servizi di catering. A seguito della pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 423342 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedere al contributo.

Chi può accedere al contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering?

Possono accedere al contributo a fondo perduto le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007: 56.10 ristoranti – 56.30 bar – 93.11.2 gestione di piscine – 56.21 catering per eventi – 96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie.

L’altro requisito necessario per ottenere il contributo a fondo perduto è che le imprese interessate a effettuare la richiesta devono aver subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno 40 per cento rispetto a quelli del 2019. Per le imprese che sono state costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA. Le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.

Come si presenta l’istanza per accedere al bonus?

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello messo a disposizione sul sito istituzionale. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario telematico delegato al servizio del cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale Fatture e Corrispettivi.

L’istanza può essere altresì presentata attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti. Nella compilazione della domanda occorre porre la massima attenzione nel riportare il codice IBAN del conto corrente (che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente) e verificare preventivamente che lo stesso non sia errato. Eventuali errori nell’indicazione del codice IBAN possono provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.

Quali sono i termini per la presentazione delle domande?

L’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e servizi di catering può essere presentata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e fino al giorno 6 dicembre 2022. Sempre in tale periodo, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza con i dati corretti, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Se il richiedente, per qualsiasi ragione, intende rinunciare definitivamente al contributo richiesto, sempre entro il termine di presentazione dell’istanza (6 dicembre 2022), può presentare istanza di rinuncia. La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante e non può essere parziale. Trascorso il termine per la presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate procederà a suddividere i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal D.L. n. 73/2021. L’importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” riportato nella domanda.

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