Mistretta: al Comune la legge non si applica, s’interpreta a convenienza
Per definizione l’interdittiva antimafia, ovvero il provvedimento amministrativo del Prefetto che si pone l’obiettivo di tutelare l’economia da infiltrazioni della criminalità organizzata, produce l’effetto di escludere l’imprenditore da contratti con la Pubblica Amministrazione.
Questo giornale, qualche giorno fa, aveva dato notizia di 3 interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Messina, destinate a una ditta individuale e a due aziende agricole di Mistretta. Alle due aziende agricole destinatarie del provvedimento, dalle informazioni in nostro possesso, il Comune di Mistretta ha dovuto immediatamente revocare la concessione dei terreni che lo stesso aveva riconosciuto ad entrambi, in via del tutto provvisoria, all’esito di due bandi per i quali l’Ente deve ancora accertare i requisiti sui quali si fondano le capacità contrattuali di diversi soggetti.
Qualche anno fa, il 20 luglio 2020, al Comune di Mistretta era stata notificata un’interdittiva il cui destinatario, anch’esso affittuario di terreni comunali, era stato implicato in un’operazione antimafia della DDA. L’Ente ha immediatamente stoppato la concessione delle terre e, nel sito istituzionale, avendo cura di oscurare i dati sensibili, pubblicato la determina di revoca della concessione (determinazione N° 381 consultabile dal sito del Comune).
Proprio la mancata pubblicazione della determina di revoca, relativa agli ultimi 3 provvedimenti emessi dal Prefetto di Messina, arrivati all’Ente amastratino, ha suscitato la nostra curiosità che ci ha spinti ad indagare sui motivi dell’omissione. Perché di omissione si tratta. Il Comune di Mistretta, alle due aziende agricole destinatarie del provvedimento, avrebbe si dovuto immediatamente revocare la concessione dei terreni, ma avrebbe pure dovuto riformulare gli atti, tenendo conto delle risultanze scaturite dalla documentazione antimafia e pubblicare il provvedimento. Non l’ha fatto. Nel luglio 2020, con l’interdittiva l’Ente ha adottato la condotta che abbiamo appena descritto, oggi si comporta in tutt’altro modo. Due pesi, due misure. C’entrano forse qualcosa i soggetti destinatari del provvedimento? Non lo sappiamo.
Secondo indiscrezioni pare che il responsabile dell’area Affari Generali, nonché il Segretario Comunale, a seguito della notifica dell’interdittiva da parte del Ministero destinata alle ditte assegnatarie di fondi rustici, abbia previsto per le stesse la possibilità di presentare memorie difensive, quando in realtà il Comune non ha margini e competenza in materia, atteso che l’interdittiva ha efficacia immediata ed automatica. Se ciò rispondesse al vero, saremmo di fronte ad un’azione amministrativa di una gravità inaudita.
A questo punto, alla luce di quest’altra indiscrezione, la domanda se i funzionari del Comune usano criteri diversi per valutare situazioni simili, diventa più che legittima. Come legittima è la domanda che ci siamo posti circa i rapporti personali, o di altro genere, tra chi ha adottato il primo provvedimento di revoca e il destinatario dell’interdittiva e tra chi non ha ancora adottato il secondo provvedimento di revoca e i destinatari dell’interdittiva. E ancora, la Prefettura ha esaminato i provvedimenti del Comune? Quale sarà l’effetto sul procedimento di assegnazione in corso dei fondi rustici? C’è stata o ci sarà la revoca dell’aggiudicazione?