E’ prossimo ad essere pubblicato, sul sito del Comune di Mistretta, il nuovo regolamento in cui verranno resi noti i requisiti per la locazione dei terreni agrari, in vista del bando pubblico che si sarebbe dovuto espletare prima dell’estate. Parliamo di nuovo regolamento, poiché lo stesso, pubblicato lo scorso luglio sul sito istituzionale del Comune amastratino, è stato rivisto e perfezionato in virtù di qualche osservazione segnalata da allevatori e rappresentanti di categoria alla Commissione prefettizia, attuale Organo di governo comunale, la quale ha ritenuto di accettare le modifiche proposte dalle rappresentanze sindacali in un apposito documento consegnato dalle stesse rappresentanze al termine di una riunione.
Nello specifico sono stati riformulati, in toto, gli articoli 2 – 10 e 12 del regolamento già approvato, assicurando, altresì, la precedenza a parità di offerta economica ai richiedenti che possano vantare la residenza più antica nel Comune di Mistretta.
Ecco gli articoli:
ART. 2 – CRITERI E MODALITA’
I fondi rustici sono assegnati secondo i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento e con procedure di gara ad evidenza pubblica per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza ed uguaglianza.
I fondi da mettere a bando sono quelli liberi o con contratti di affitto già stipulati e scaduti di validità, suddivisi in lotti, secondo la cartografia e la documentazione predisposte a cura del competente Ufficio tecnico comunale.
I bandi di gara sono approntati, ove possibile, per lotti omogenei, secondo criteri di economicità per l’Ente civico (offerta più vantaggiosa), tenendo conto del diritto di prelazione e dei titoli di precedenza, con lo scopo di favorire lo sviluppo dell’economia agricola-zootecnica e silvo-pastorale del comprensorio nebroideo, nonché delle forze produttive, più giovani e qualificate professionalmente, espressione del territorio e della comunità di Mistretta.
ART. 10 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Il lotto di terreno è assegnato al concorrente che presenta la migliore offerta economica rispetto al canone posto a base d’asta. E’ riconosciuto il diritto di prelazione ex art 4 bis Legge 3 maggio 1982 n. 203 all’ offerente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento ed in regola con tutti i pagamenti dovuti che ha già beneficiato di un contratto di affitto sottoscritto con l’Ente relativamente al lotto oggetto della concessione. L’esercizio del diritto di prelazione è esercitabile solo se il concorrente, oltre a dimostrare il possesso dei medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, assuma l’onere di versare il canone corrispondente alla migliore offerta per il lotto richiesto. In caso di parità dell’offerta economica, ai fini della formazione della graduatoria, si procede all’assegnazione in favore del concorrente che può vantare, ai sensi del presente articolo del regolamento, la prelazione.
In caso non operi il diritto di prelazione costituiscono titoli di precedenza:
• Residenza più antica nel comune di Mistretta, risultante da certificato storico dell’offerente;
• Giovane imprenditore agricolo come definito dall’articolo 2135 del c.c. di età compresa fra i 18 e i 41 anni non compiuti.
• Aziende con fondi di proprietà confinanti con i lotti da assegnare.
In caso di permanenza della parità di punteggio, si procede al sorteggio tra i concorrenti ugualmente collocati. Il criterio del sorteggio è applicato in tutti i casi in cui ci sia parità di punteggio, relativamente ai lotti per i quali nessun concorrente può vantare gli anzidetti titoli di prelazione e precedenza.
ART. 12 – CONTRATTO
Pubblicata la graduatoria definitiva di assegnazione l’Ente procede alla stipula del contratto di locazione con il soggetto aggiudicatario, il quale, nelle more, può essere autorizzato all’ immissione anticipata del possesso del fondo. Lo stesso aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune qualunque difformità, rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento e del bando, rilevata al momento dell’ immissione nel possesso anticipato. La durata del contratto di affitto è fissata in otto anni, salvo deroga alla legge n. 203/1982 autorizzata, dalla Giunta Municipale.
Per annata agraria si intende, ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 203/1982, il periodo che va dall’undici novembre dell’anno in corso fino al dieci novembre dell’anno successivo.
Il contratto di locazione viene stipulato in deroga ex art. 45 della legge 203/1982 dal Responsabile del patrimonio comunale, con la presenza delle organizzazioni di categoria.
Alla stipula del contratto è redatto tra le parti verbale di consegna a cura del Responsabile dell’Area Tecnica o suo delegato. Le spese ed imposte inerenti e conseguenti il contratto di affitto sono ad esclusivo carico del conduttore. Alla scadenza del contratto, l’affittuario deve sgomberare i terreni da persone, animali e cose, rimanendo comunque responsabile per eventuali danni accertati dall’Ente proprietario
Niente tetto massimo alle offerte. Eccessi di rialzo ed offerte considerate “anomale” dalla Commissione di gara, al fine di evitare speculazioni e concorrenza sleale, verranno indagate e segnalate alla Guardia di Finanza, organo di polizia deputato, in via straordinaria, al controllo delle corrette procedure del bando di evidenza pubblica.