Il Prefetto di Messina, con nota prot. 54611 del 14.06.2021, ha comunicato al sindacalista Marco Donato Lemma, che aveva formulato la richiesta di conoscere lo stato del procedimento, di avere provveduto, a quanto di sua competenza, ossia di avere irrogato all’Assessore al Bilancio del Comune di Sant’Agata di Militello, Antonino Scurria, la sanzione di cui all’art. 316 ter co. 2° c.p., pari al triplo del beneficio conseguito, quantificato in misura inferiore ad €. 3.999,93, in tutta conformità a quanto statuito dal Gip del Tribunale di Patti, dott. Andrea La Spada, che avendo accertato a carico di Scurria l’ipotesi criminosa prevista e punita dall’art. 316 ter, co. 2°, c.p., con provvedimento dell’1.2.2021, con cui ha trasmesso gli atti al Prefetto di Messina per quanto di competenza.
Si conclude così una vicenda che ha avuto inizio con un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Patti da Marco Donato Lemma, a seguito del quale l’Assessore Scurria è stato iscritto nel registro degli indagati, nel procedimento penale n. 842/ 2020 RGNR.
Nell’esposto, Donato Lemma, quale Dirigente Sindacale C.S.A – R.A.L. rappresentante territoriale dei Nebrodi, al fine di tutelare gli interessi dell’intera collettività ed in rispetto del principio costituzionale del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione volta alla realizzazione dell’interesse pubblico, ha denunciato Scurria per avere percepito l’indennità funzionale di carica di Assessore del Comune di Sant’Agata Militello, non dimezzata, in assenza dei presupposti di legge, in relazione al rapporto di lavoro in corso, che comportava il dimezzamento dell’indennità.
Il sostituto procuratore dott.ssa Antonietta Ardizzone, cui è stato assegnato il fascicolo, con atto notificato al Donato il 21.12.2020, formulava richiesta di archiviazione. Poiché tale richiesta appariva al Donato, ingiusta, ingiustificata e illegittima, lo stesso ha proposta formale opposizione all’archiviazione, con diverse motivazioni.
Il GIP del Tribunale di Patti, dott. Andrea La Spada, nel provvedimento adottato il 1.2.2021, ha ritenuto che fosse superfluo procedere ad ulteriori indagini in quanto il fatto contestato integrava, pacificamente, il reato di cui all’ art. 316 ter c.p. (delitto di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato); ed invero, secondo il Gip “dagli accertamenti svolti dalla Stazione dei Carabinieri di Sant’Agata di Militello, emerge come Scurria Antonio abbia percepito, nei mesi di aprile e maggio del 2019, oltre alla retribuzione connessa al rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della società INVITALIA, anche l’indennità per la carica di assessore comunale, ad importo pieno, anziché dimezzata del 50%, secondo quanto sancito dall’art. 81 d.lgs. 267/2000, applicabile al caso di specie”. Sempre secondo il GIP, “dalle indagini svolte, risulta tuttavia come la somma indebitamente percepita da Scurria Antonio, sia inferiore ad euro 3.999,96, risultando dunque integrata l’ipotesi di cui all’art. 316 ter, co. 2, c.p., che configura un illecito amministrativo, l’irrogazione della cui sanzione è di competenza prefettizia....”.
Nell’informativa dei Carabinieri, gli inquirenti, sulla scorta dell’attività investigativa espletata, rappresentavano all’Ufficio di Procura che “il modus operandi posto in essere dallo Scurria, fosse esclusivamente ascrivibile a conseguire per sé un indebito vantaggio di natura economica, a danno dell’Ente Pubblico”.
Ed ancora, gli stessi, concludevano la propria informativa nei seguenti termini: “Appare inoltre evidente la sua indole (riferendosi allo Scurria), permeata di avidità economica che si manifesta in raggiri ed artifici, finalizzati ad indurre in errore l’Ente comunale, ai fini dell’erogazione per intero dell’indennità de quo. Lo stesso, infatti, ha scientemente citato, nella dichiarazione sottoscritta e prodotta al Comune di Sant’ Agata MiliteIlo (ME) in data quale fattispecie giuridica applicativa, una norma di legge in realtà non confacente, al solo illecito fine, di conseguire una indebita ed ingiusta fonte di introito per sé, disinteressandosi circa il fatto che da ciò derivasse un danno economico per l’Ente”.
Tra l’altro, gli inquirenti evidenziavano nella informativa, il notevole ritardo con il quale lo Scurria rendeva edotto l’Ente comunale del suo rapporto di lavoro, atteso che soltanto in data 20.05.2019, ha comunicato di essere titolare di un contratto a tempo determinato con INVITALIA, già a far data dal 20.03.2019.
Pertanto, è stata accolta la tesi sostenuta dal Donato nell’esposto e nell’opposizione all’archiviazione, secondo cui “nella fattispecie in esame Scurria ha ricevuto l’indennità per intero, nei mesi in cui lavorava per Invitalia, a causa della falsa rappresentazione della realtà materiale (errore di fatto) in relazione alla mancata comunicazione e conoscenza dell’ufficio del rapporto di lavoro, oltre che per errore di diritto, cui l’ufficio è stato indotto, anche dopo la comunicazione del rapporto di lavoro, ed in relazione alla mensilità di maggio dell’indennità, con l’abile e fuorviante riferimento, da parte di Scurria, nella comunicazione, alla L.R. n. 31/86. E tale indennità non è stata restituita dallo Scurria né richiesta dal Comune, in cui lo Scurria continua a ricoprire la carica di Assessore al Bilancio”.
Nonostante le dotte giustificazioni date dallo Scurria quando è stata riportata dalla stampa la notizia dell’esposto del Donato e investito della questione anche il Consiglio comunale, su interrogazione presentata dal consigliere di minoranza, Nunziatina Starvaggi, il GIP, nel suo provvedimento dell’1.2.2021, ha accertato la sussistenza dell’illecito previsto e punito dall’art. 316 ter, 2° comma (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato altrui) ed il Prefetto di Messina ha sanzionato Scurria irrogando allo stesso l’ingiunzione di pagamento dell’importo previsto dall’art. 316 ter, co. 2°.