Sant’Agata, minoranza chiede riesame delle delibere del Consiglio comunale

di Redazione
25/01/2021

I consiglieri di opposizione al Comune di Sant’Agata di Militello Nunziatina Starvaggi, Antonio Vitale, Giuseppe Puleo e Monica Brancatelli hanno presentato una richiesta di riesame in autotutela delle delibere del consiglio comunale delle sedute del 18 e 19 dicembre 2020 sull’approvazione programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco dei lavori da realizzare nel 2020.

Tra questi il progetto di finanza di privatizzazione del cimitero comunale. Si tratta di atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022. I consiglieri pongono l’attenzione sul comportamento di tre consiglieri di maggioranza che si sarebbero allontanati dall’aula per motivi di opportunità, ma alla votazione sul punto in ordine all’immediata esecutività del piano delle opere triennali uno sarebbe rientrato ed avrebbe partecipato alla votazione. I consiglieri firmatari richiamano l’articolo 78 del TUEL secondo cui “devono astenersi dal prendere parte alla discussione della votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, gli amministratori degli enti locali il cui comportamento deve essere improntato all’imparzialità è il principio di buona amministrazione”.

Di seguito il testo integrale:

Premesso
– Che La seduta del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2020, in seconda convocazione, ha avuto ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e degli atti propedeutici, tra cui il programma triennale opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2020;
– Che, prima della trattazione del suddetto punto, tre consiglieri di Maggioranza si allontanavano dall’aula per una “questione di opportunità”, per poi rientrare e partecipare alla votazione sulla richiesta di aggiornamento della seduta relativa al punto sul programma triennale delle opere pubbliche;
– Che l’approvazione del suddetto piano triennale, prevedendo il progetto di privatizzazione del cimitero, avversato da sempre dai consiglieri di minoranza in quanto ritenuto contrario agli interessi della città e dei cittadini, ha avuto grande partecipazione dei consiglieri, sia di maggioranza che minoranza, al dibattito, nel corso del quale i consiglieri di minoranza hanno ribadito la propria contrarietà alla scelta di privatizzazione del Cimitero, che comporterebbe un vero e proprio monopolio con troppe incognite e costi proibitivi per i cittadini;
– che nella seduta del giorno successivo (19.12.2020) la delibera in questione è stata approvata senza la presenza dei tre consiglieri, che avevano nella seduta procedente evidenziato motivi di opportunità tali da indurli ad uscire dall’aula, mentre alla votazione sul punto in ordine alla provvisoria esecutività ha partecipato uno dei predetti tre consiglieri comunali;
– che con ogni probabilità il motivo, che può avere indotto i consiglieri ad allontanarsi dall’aula, potrebbe riguardare proprio l’esistenza tra le opere inserite nell’elenco delle opere del progetto di finanza del cimitero, presentato da una ditta, i cui titolari hanno rapporti di parentela e/o affinità con i consiglieri;
– che la scelta della privatizzazione del Cimitero e l’inserimento del project financing nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche risulta contraria agli interessi dell’Ente e dei Cittadini, per le ragioni meglio evidenziate nelle nostre interrogazioni e nella nostra mozione sulla questione, che qui devono intendersi riportate e trascritte;

Ritenuto
– che l’art. 78 T.U.E.L. prevede che il comportamento degli amministratori degli enti locali deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi politici e di quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
– che tale articolo prescrive, poi, che tali amministratori «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini …» con esclusione dei soli provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici «se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini …».
– che l’art. 78 contiene la clausola generale, in base alla quale per tutti gli amministratori locali vi è sempre l’obbligo di astensione qualora vengano a trovarsi in posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico. Pertanto, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti di cui all’art. 63, che danno luogo ad incompatibilità, potrebbero, comunque, sussistere gli estremi del conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione dell’interessato dalla decisione che deve essere assunta dall’organo collegiale.
– che la regola ricavata dall’esegesi della citata disposizione del T.U. sugli enti locali è nel senso che “l’astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall’organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di “interesse” del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera” (Cons. St. Sez. IV, n. 28.1.2011, n. 693).
– che l’inserimento del project financing del cimitero nel Programma delle Opere Pubbliche può determinare una “correlazione immediata e diretta” con specifici interessi dei consiglieri per i rapporti di parentela che li avevano portato ad uscire dall’aula.
– che, infatti, non c’è dubbio che, in ragione della possibile prelazione e del sicuro diritto di rimborso delle spese in favore del soggetto proponente il project, discendenti dall’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, può venire in considerazione l’obbligo di astensione non solo alla votazione, ma anche alla discussione del punto e/o della richiesta di rinvio e/o della immediata esecutività ed a prescindere dall’incidenza della partecipazione all’approvazione del punto.
– che la tematica dell’obbligo di astensione in rapporto alla natura del provvedimento da emanare/emanato è oggetto di ampia trattazione della pacifica giurisprudenza in materia ed è stato anche ribadito dal Segretario Comunale, interpellato sulla questione, che nell’evidenziare il rischio concreto di un obbligo di astensione ha dichiarato che, non conoscendo i rapporti di parentela e/o affinità che venivano in considerazione, non egli era possibile esprimere un parere specifico;
Quanto sopra premesso e ritenuto,
i sottoscritti evidenziano l’opportunità del riesame in autotutela, per evitare il rischio di conflitto di interesse e relativo abuso d’ufficio, della delibera di cui sopra relativamente al punto in oggetto, dal momento che alcuni consiglieri, e tutti di maggioranza, hanno partecipato al punto.
In particolare, si ritiene che la deliberazione in oggetto possa essere affetta da carenze e vizi tali da ricondurre il provvedimento in via non univoca alle differenti categorie giuridiche di invalidità di cui all’art. 21-septies (Nullità del provvedimento) e dell’art. 21-opties (Annullabilità del provvedimento) della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
Peraltro, dal punto di vista degli effetti civili dell’atto illegittimamente adottato, va detto che la deliberazione consiliare in oggetto è un atto “endo-procedimentale” ovvero costituisce un “tassello” del procedimento che dovrebbe portare alla realizzazione del nuovo cimitero. L’illegittimità della delibera non potrebbe non determinare una illegittimità derivata degli atti successivi e porli nel nulla, con grave pregiudizio dell’Ente, anche sotto il profilo risarcitorio.
Da qui, l’opportunità che il Consiglio proceda in autotutela, anche mediante l’adozione di un atto cd. di secondo grado, tramite l’adozione di una deliberazione di convalida della deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 1-nonies, comma 2, della l. 241/1990, con stralcio del proiect financing del Cimitero;
La convalida di cui all’art. 21-nonies, c. 2, della l. 241/1990 produce effetti retroattivi (tra le altre, TAR Toscana sez. 1, n.1590 del 20.11.2013), ragione per cui non si profilano conseguenze temporali che incidano sull’iter del Programma Triennale e del Bilancio. Quanto sopra, ancora una volta, per provare ad apportare dei correttivi all’incedere amministrativo della maggioranza consiliare, sotto la solita regia, che rischia di determinare danni per l’Ente e gravi responsabilità per consiglieri comunali, seppure in buona fede. Nella speranza di non rimanere inascoltati, come nell’iter che ha portato alla sciagurata approvazione del Piano di Riequilibrio. Errare è umano, perseverare invece è diabolico. La superiore richiesta per gli usi esclusivi per l’esercizio del proprio mandato.

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