Sant’Agata, Puleo chiede la decadenza dell’assessore Scurria
Un richiesta di pronuncia di decadenza dalla carica dell’Assessore al Bilancio di Sant’Agata Militello Antonio Scurria a seguito dell’incompatibilità sopravvenuta per lite pendente. Lo chiede il consigliere comunale di opposizione, Giuseppe Puleo.
Vi proponiamo la nota integrale:
Oggetto: Richiesta di pronuncia di decadenza dalla carica dell’Assessore Antonio Scurria a seguito dell’incompatibilità sopravvenuta.
Il sottoscritto Giuseppe Puleo, nato a Manerbio il 24.05.1969, res.te in S.Agata Militello, Consigliere comunale in carica, espone e chiede quanto segue:
Premesso:
Che con determinazione del Sindaco n. 27 del 18/6/2018 il sig. Antonio Scurria veniva nominato Assessore del Comune di Sant’Agata di Militello, carica che ricopre a tutt’oggi;
Che la giunta comunale con delibera n. 103 del 15-10-2020 nominava il proprio arbitro ai sensi dell’art. 810, comma 2 c.p.c. nella controversia prot. 28341 del 28/09/2020 contro Comune di Sant’ Agata di Militello;
Che tale deliberazione, nonostante è stata inusualmente pubblicata oscurata con dei ripetuti omissis e senza riportare il motivo e la natura del debito, nonché quale fosse stata la prestazione eseguita dai professionisti non pagata, si è potuto accertare che riguarda la nomina dell’arbitro a seguito della controversia instaurata per l’incarico di consulenza specialistica geologica del progetto di: Prolungamento della diga foranea e di realizzazione del molo del porto di S. Agata Militello allora conferito congiuntamente, dal Commissario Straordinario del Comune con determina del n. 40 del 14/05/2004, ai geologi Miragliotta Franco e Scurria Antonio e per l’importo complessivo ed unitario di €. 45.300,00;
Che con Atto di Accesso ad Arbitri notificato il 28/09/2020 prot. 28341 del 28 settembre 2020, l’avv. Antonio Araca per incarico del geologo Miragliotta Franco ha dichiarato al Comune di Sant’Agata di M.llo di voler adire al collegio arbitrale per le asserite prestazioni rese dal 2004 – al 2014 in virtù dell’incarico allora conferito ed ammontanti ad €. 254.022,35;
Che il geologo Miragliotta richiede il superiore importo complessivo di €. 254.022,35, delle asserite spettanze, sembra unitariamente, cioè per l’intero e non della metà delle stesse, restando così inclusa anche la parte dell’assessore/geologo Scurria;
Che, d’altronde, si tratta di incarico unitario con unica obbligazione professionale e quindi unica prestazione rispetto alla quale il corrispettivo rappresenta la controprestazione a carico del Comune;
Che come si evince dalle determine di liquidazione, con allegate le relative fatture, e dalla Relazione in data 14-10-2020 del RUP dei lavori, i due professionisti incaricati sono stati pagati nel tempo e per stati di avanzamento con un’unica parcella divisa in due fatture una per ogni professionista, trattandosi, appunto, di incarico unico conferito a due professionisti;
Considerato:
Che, rebus sic stantibus, inoppugnabilmente, l’azione giudiziaria intrapresa dal geologo Miragliotta, al di là della richiesta fatta a sola firma dello stesso è riferita all’incarico unitario conferito ed espletato congiuntamente da tutti e due i professionisti: Scurria e Miragliotta ed al correlato presunto compenso da percepire, e quindi, a tal fine a nulla rileva il fatto che il geologo Scurria con nota del 18 giugno 2009 prot. 16910 si fosse dimesso da tale incarico però relativamente alle attività da espletare;
Che, pertanto, incontrovertibilmente, l’instaurato arbitrato, qualunque sia l’esito, determinerà una situazione sostanziale con effetti di giudicato per l’assessore/geologo Scurria, e quindi, ed irrimediabilmente egli si trova in palese causa di incompatibilità sopravvenuta per lite pendente con il Comune, ai sensi e per gli effetti degli artt. 175 dell’OREL, 12 della L.R. n.7/92, 10 della L.R. n. 31/86 e art 63 del D.Lvo 267/2000, nonché in una situazione di conflitto di interessi con l’Ente;
Che la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “la ratio dell’incompatibilità risiede nell’esigenza che l’amministratore dell’ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere, in qualche modo, orientata dall’intento di tutelare il suo interesse contrapposto a quello dell’ente che è stato chiamato ad amministrare”;
Che nello stesso senso, il Ministero dell’Interno, più volte con autorevoli pareri ha rilevato che: “In siffatte ipotesi, l’incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell’eletto in pregiudizio dell’ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all’esterno, sospetti al riguardo; donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità.”;
Che, per di più, l’assessore Scurria con atto del Sindaco n. 29 del 18/6/2018 è stato delegato per gli affari di: Bilancio e Finanze e per il Contenzioso, e quindi deleghe direttamente connesse con il contenzioso incardinato poiché con la prima il suo assessorato deve reperire ed allocare l’ingente somma nel bilancio dell’ente, mentre con la seconda deve gestire la vertenza nell’interesse del comune;
Che la competenza per la pronuncia della decadenza è del Sindaco che ha proceduto alla nomina, il quale, tra l’altro, ha in ogni caso il potere di revoca dell’assessore;
Che la partecipazione alla giunta comunale dell’assessore incompatibile è causa di invalidità degli atti adottati e tra questi, risulta imminente, la delibera di approvazione del bilancio di previsione, di vitale importanza per il Comune;
Che per il disposto dell’art. 14 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 compete al Prefetto territorialmente competente la garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento;
Per tutto quanto sopra premesso e considerato
CHIEDE
– Al Sig. Sindaco l’immediata pronuncia di decadenza dell’assessore Antonio Scurria per incompatibilità sopravvenuta per lite pendente;
– Al Sig. Prefetto di Messina di voler vigilare sull’adozione del provvedimento, e nel caso di omissione di adottare i gli atti necessari per garantire la regolare costituzione della giunta comunale, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
– Alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in relazione ad eventuali ipotesi di reato ove si ravvisasse che l’Assessore abbia operato in conflitto di interessi;
– La presente ha valore di richiesta di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90.